Chiunque fosse interessato a presentare un esposto all'Agcm per pubblicità ingannevole, adesso può farlo.
Basta scaricare dal box qui a fianco, il documento redatto secondo lo schema di segnalazione suggerito dalla stessa Agcm (http://www.agcm.it/B2.htm).
Se avete mandato l'mms ignari del fatto che si dovessecambiare piano, oppure se semplicemente pensate che l'operato di Vodafone sia da censuare allora agite adesso.
Facciamo sentire la nostra voce!
martedì 22 maggio 2007
Denunciate anche voi tutto all'Agcm
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venerdì 18 maggio 2007
Rendiamo a Vodafone quel che le spetta
Fate conoscere ai vostri amici e conoscenti il meccanismo perverso della promozione Vodafone. In questo modo chi ha attivato già Zero Limits potrà avvantaggiarsi del concorso e ottenere 5€ di ricarica.
Chi invece, un po' più sprovveduto, non ne è a conoscenza, potrà grazie a voi e a questo blog, tenersi alla larga dal fantomatico "concorso" Shoot and Win.
Agiamo adesso
ps: intanto l'Agcm ha risposto che hanno preso in esame la segnalazione.
Dal canto suo Vodafone ha intensificato gli sforzi. I talloncini adesso si trovano in formato più piccolo, sui banconi di tavole calde e bar, e stampati sui quotidiani gratuiti diffusi nelle grandi città (Metro, Leggo, City per intenderci).
giovedì 17 maggio 2007
La pubblicità ingannevole è reato sanzionato dalla legge
La legge stabilisce che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, tutte qualità che la pubbicità Vodafone per mezzo dei talloncini non rispetta.
E inoltre: per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente.
Attendiamo la riposta dell'autorità.
In tanto un estratto dal d.l. 206 del 2006 che tratta di pubblicità ingannevole.
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206
Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Sezione I – Pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicità, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
b) per pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
b - bis) per pubblicità comparativa, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
c) per operatore pubblicitario, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
lunedì 14 maggio 2007
La legge italiana non lascia spazio alle interpretazioni.
Art. 1989 Promessa al pubblico. - Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
Art. 1990 - Revoca della promessa. - La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è stata già compiuta.
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ZeroLimits anche per i clienti degli altri gestori
A riconferma del fatto che di una truffa in pieno stile si tratta, leggendo tra le righe del sito 190.it, si scopre che il "Concorso" è aperto anche alla partecipazione dei clienti Wind-Tim-Tre.
Infatti il sito recita così:
Hai ricevuto l'MMS con il codice e non sei ancora cliente Vodafone?
Scopri tutti i vantaggi di passare a Vodafone, con il rimando evidentemente alla promozione sulla portabilità del numero del momento.
Nessun problema se solo, sui talloncini, fosse indicato che è una iniziativa della Vodafone.
Sui "benedetti" talloncini invece c'è solo un rimando al sito zerolimits.it.
Vediamo l'Autorità (www.agcom.it) che cosa ne pensa al proposito!
La storia
Il nuovo concorso Shoot & Win è partito. Migliaia di talloncini rossi recanti la scritta Skattami saranno disseminati nei luoghi più frequentati delle più grandi città italiane. Milano ne è piena!
Soprattutto nei dintorni delle colonne di San Lorenzo, luogo di ritrovo per i giovani meneghini. Infatti, è ai giovani che sembra rivolto questo concorso, che promette "subito una ricarica e in palio un viaggio a Ibiza per due persone". Basta scattare una foto al talloncino e inviarla via mms ad un numero del gestore rosso. Costo dell'operazione 50 centesimi (un mms).
Fantastico direte voi: ci guadagno 4,50 euro (la ricarica infatti è da 5 euro, il nuovo taglio minimo Vodafone, dopo aver recentemente abolito il taglio da 3 euro).
Nessuno dice però che questo fantomatico concorso in realtà concorso non è!
Una presa in giro lo è di sicuro però! infatti i termini dell'offerta prevedono che per ricevere i 5 euro di ricarica si debba migrare verso uno dei due piani zero limits ( che prevedono un canone e lo scattone alla risposta).
Prima ti succhiano 50 centesimi, per l'invio del MMS e poi ti rimandano al sito internet per le informazioni su come ricevere la ricarica. Qui naturalmente uno scopre che ha solo speso 50 centesimi e che se vuole 5 euro di ricarica deve "abbonarsi" a zerolimits, che ricordo prevede un canone minimo di 2 euro al mese.
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I piani truffa ZeroLimits
Vediamo nel dettaglio che cosa prevedono i piani tariffari a cui Vodafone ci chiede di migrare dopo averci sfilato 50 centesimi dal credito residuo.
Cominciamo col dire che entrambi prevedono un canone mensile, 6 euro per la Zero Limits e 2 euro per la Zero Limits Light. Vediamoli nel dettaglio:
Zero Limits:
- 1000 minuti al mese di chiamate gratis verso i numeri Vodafone: in realtà si paga sempre il primo minuto di ogni chiamata (38 cent di scattone alla risposta)
- oltre la soglia di 1000 minuti al mese, le chiamate costano 19 cent alla risposta e 9,5 cent (anticipati) per ogni 30 secondi di conversazione
- 100 SMS e 100 MMS gratis al giorno verso i numeri Vodafone, dopo che se ne è inviato uno a pagamento
- oltre la soglia, gli SMS costano 15 cent e gli MMS 50 cent
- canone mensile di 6 euro
http://www.areaprivati.190.it/190/trilog...i_dettagli
Zero Limits Light
- per le chiamate si paga 1 minuto e se ne hanno a disposizione 2 gratis;
- le chiamate a pagamento costano 19 cent alla risposta e 9,5 cent (anticipati) per ogni 30 secondi di conversazione;
- per i messaggi il meccanismo è lo stesso della Zero Limits; dopo il primo a pagamento, 100 SMS e 100 MMS gratis al giorno;
- canone mensile di 2 euro.
http://www.areaprivati.190.it/190/trilog...t_dettagli
Un'offerta tutto sommato scadente, per cui sicuramente non vale la pena rinunciare al proprio piano tariffario.
Adattato da questo post di Metamorph su bastardofuori.altervista.org
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La Vodatruffa.... ecco come tutto ebbe inizio
Shoot & Win
Fotografami e inviami con un MMS al 3464646402 entro il 31 maggio.
Subito per te una ricarica e in palio un viaggio ad Ibiza per due persone.
Regolamento su www.zerolimits.it
montepremi Euro 26.300
costo invio MMS 50 cent
Eccolo il nuovo concorso Shoot & Win ideato dai geni del marketing Vodafone. Avete letto per caso della necessità di cambiare piano tariffario e passare a zerolimits, sia per ricevere la ricarica (5 euro) e per partecipare all’estrazione?
NO
Infatti il messaggio, o meglio, quello che non è scritto nel messaggio, presente su migliaia di talloncini sparsi per le città italiane, fa presagire che l’operazione di marketing altro non sia che una truffa in piena regola. Le migliaia di flyer rossi sparsi per le città italiane che recano la scritta Skattami - Shoot & Win, invitano a scattare una foto, ed ad inviarla poi via mms ad un numero Vodafone con la promessa di una ricarica immediata e la possibilità di partecipare all’estrazione di un viaggio ad Ibiza per due persone. Lungi dall'essere così facile!
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